La c.d. “flat tax incrementale”

La c.d. “flat tax incrementale”

Nell’ambito della Finanziaria 2023 è stata prevista l’introduzione della c.d. “Flat tax incrementale” riservata alle imprese / lavoratori autonomi ed applicabile all’eccedenza del reddito 2023 rispetto a quello più elevato del triennio 2020-2022.

In particolare, dopo aver definito i soggetti interessati ed i redditi assoggettabili all’agevolazione, l’Agenzia ha illustrato le modalità di calcolo del reddito incrementale (nel limite massimo di € 40.000) sul quale applicare l’imposta sostitutiva del 15%.

Nell’ambito della Finanziaria 2023 il Legislatore ha previsto a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa / lavoro autonomo l’introduzione di un regime agevolato (opzionale) in base al quale una quota del reddito 2023 incrementale è tassata con un’imposta sostitutiva del 15%, c.d. “Flat tax incrementale”. Si tratta in pratica di una “tassa piatta” applicabile sulla quota di reddito d’impresa / lavoro autonomo 2023 che eccede il reddito di riferimento.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 28.6.2023, n. 18/E ha fornito chiarimenti in merito al predetto regime individuando i requisiti soggettivi / oggettivi al fine di beneficiare dell’agevolazione in esame.

SOGGETTI CHE POSSONO BENEFICIARE DELLA “FLAT TAX INCREMENTALE”

Come chiarito dall’Agenzia nella citata Circolare n. 18/E possono accedere al regime in esame (solo per il 2023) i seguenti soggetti:

  • persone fisiche esercenti attività d’impresa, a prescindere dal regime contabile adottato;
  • imprenditori agricoli individuali di cui agli artt. 56, comma 5 e 56-bis, TUIR limitatamente ai redditi d’impresa da indicare nel quadro RD;
  • imprese familiari / aziende coniugali non gestite in forma societaria, limitatamente al titolare dell’impresa stessa;
  • lavoratori autonomi.

SOGGETTI ESCLUSI

Considerato che, al fine dell’accesso al regime agevolato, non è sufficiente la mera titolarità di un reddito d’impresa / lavoro autonomo sono esclusi dal regime in esame:

  • i redditi prodotti dalle società di persone / capitali “trasparenti” imputati ai soci.

Merita evidenziare che:

  • in caso di imprenditori individuali / lavoratori autonomi con una partecipazione nelle predette società l’agevolazione in esame opera con riferimento al reddito d’impresa derivante dall’impresa individuale / reddito di lavoro autonomo di cui all’art. 53, comma 1, TUIR;
  • la partecipazione in una società di persone / capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa previa iscrizione della stessa nell’inventario redatto ai sensi dell’art. 2217, C.c. / registro degli acquisti. In tal caso la quota di reddito / perdita della società di persone imputata all’imprenditore / il dividendo conseguito in qualità di socio di società di capitali costituiscono componenti del reddito d’impresa dell’imprenditore stesso;
  • i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata imputati ai singoli associati;
  • contribuenti forfetari, fatto salvo il caso di fuoriuscita dal regime nel 2023 per il superamento del limite dei ricavi / compensi di € 100.000 nel corso dell’anno;
  • i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2023, considerata l’impossibilità di determinare l’incremento reddituale in assenza dei dati relativi al triennio precedente.

Possono accedere all’agevolazione in esame i soggetti che hanno esercitato l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento. Sul punto l’Agenzia precisa che in caso di inizio dell’attività successivamente all’1.1.2020 il raffronto per individuare il maggior reddito va fatto:

  • ragguagliando all’intero anno il reddito derivante dall’attività esercitata per una frazione dell’anno;
  • confrontando il predetto dato con i redditi del triennio.
Un contribuente ha iniziato l’attività l’1.6.2021 conseguendo un reddito d’impresa / lavoro autonomo  pari a € 30.000. Nel 2022 ha conseguito un reddito d’impresa / lavoro autonomo (relativo all’intero anno) pari a € 40.000. Al fine di individuare il maggior reddito del triennio è necessario ragguagliare ad anno il reddito 2021.  Così, il reddito 2021 ragguagliato ad anno risulta pari a € 51.168 (30.000 / 214gg x 365gg). Il maggior reddito del triennio di riferimento da confrontare con il reddito 2023 è quindi quello relativo al 2021.

L’applicazione del regime in esame non è comunque preclusa nel caso in cui in uno / più degli anni del triennio 2020-2022 il contribuente abbia adottato il regime forfetario / dei minimi. In tal caso il relativo reddito (desumibile dal quadro LM) va considerato per la verifica del maggior reddito del triennio.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO INCREMENTALE

Per determinare la quota assoggettata alla “Flat tax incrementale” è necessario:

1. individuare i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022;

2. individuare il reddito più elevato dichiarato nel triennio 2020-2022;

3. calcolare la differenza tra il reddito 2023 e il reddito più elevato del triennio.

Sul punto l’Agenzia nella citata Circolare n. 18/E precisa che:

  • per la verifica del maggior reddito del triennio 2020-2022 e della comparazione di quest’ultimo con il reddito 2023 va fatto riferimento al reddito dichiarato al netto delle perdite pregresse. A tal fine rileva i quanto indicato nel mod. REDDITI PF nei quadri RE, LM, RF, RG e RD;
  • il reddito da confrontare è quello relativo alle sole attività d’impresa / lavoro autonomo (non assume rilevanza il reddito complessivo);
  • in caso di reddito negativo, la perdita è irrilevante e pertanto nel caso in cui il parametro di confronto rispetto al 2023 è negativo l’intero reddito 2023 può essere agevolato (nel limite massimo di € 40.000).

Al risultato della predetta operazione vadetratto il 5% del reddito più elevato del triennio (franchigia). Tale differenza, nel limite di € 40.000, va assoggettata all’imposta sostitutiva del 15%.

L’ulteriore quota di reddito non soggetta ad imposta sostitutiva confluisce nel reddito complessivo al fine della determinazione dell’IRPEF secondo gli ordinari scaglioni di reddito (tassazione progressiva).
Si ipotizzi la seguente situazione. Anno Reddito 2023 € 100.000 2022 € 80.000 2021 € 70.000 2020 € 60.000 La base imponibile della “Flat tax incrementale” è così calcolata. Reddito 2023 € 100.000 Reddito 2022 € 80.000 – Differenza (100.000 – 80.000) € 20.000 Franchigia 5% del reddito 2022 (80.000 x 5%) € 4.000 – Reddito soggetto a “Flat tax incrementale” (20.000 – 4.000) € 16.000 La base imponibile della “Flat tax incrementale” è quindi pari € 16.000 e l’imposta sostitutiva dovuta risulta pari a € 2.400 (16.000 x 15%). Il reddito che confluisce nel reddito  complessivo da assoggettare alle aliquote IRPEF ordinarie è pari a € 84.000 (100.000 – 16.000).
Si ipotizzi la seguente situazione. Anno Reddito 2023 € 200.000 2022 € 80.000 2021 € 70.000 2020 € 60.000 La base imponibile della “Flat tax incrementale” è così calcolata. Reddito 2023 € 200.000 Reddito 2022 € 80.000 – Differenza (200.000 – 80.000) € 120.000 Franchigia 5% del reddito 2022 (80.000 x 5%) € 4.000 – Reddito soggetto a “Flat tax incrementale” (120.000 – 4.000) € 116.000 La base imponibile della “Flat tax incrementale” non può superare € 40.000. L’imposta sostitutiva dovuta è quindi pari a € 6.000 (40.000 x 15%). Il reddito che confluisce nel reddito complessivoda assoggettare alle aliquote IRPEF  Ordinarie è pari a € 160.000 (200.000 – 40.000).

Merita evidenziare che:

  • la quota di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza / determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente;
  • ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF / addizionali 2024 va assunta come base imponibile “quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF” (ciò comporta una riliquidazione dell’IRPEF 2023 finalizzata alla determinazione dell’acconto 2024). Restano ferme le modalità ordinarie di determinazione degli acconti con riferimento al 2023;
  • la quota di reddito assoggettata alla “Flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo ai fini dell’individuazione delle aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente. Trova infatti applicazione l’art. 3, comma 3, TUIR in base al quale è prevista l’esclusione dalla base imponibile IRPEF dei redditi soggetti ad imposta sostitutiva.

IMPRESA FAMILIARE

Con riferimento all’impresa familiare / azienda coniugale nella citata Circolare n. 18/E l’Agenzia precisa che:

  • l’incremento di reddito va calcolato considerando l’intero reddito 2023 conseguito dall’impresa (comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare / coniuge) rispetto al maggior reddito conseguito dalla stessa nel triennio 2020-2022;
  • l’imposta sostitutiva trova applicazione soltanto con riferimento alla quota di reddito attribuita all’imprenditore.
Si ipotizzi che: il maggior reddito di un’impresa familiare del triennio sia pari a € 100.000;il reddito conseguito dalla stessa nel 2023 sia pari a € 130.000. Ipotizzando che la quota di reddito dell’imprenditore sia pari al 51% del reddito d’impresa, la base imponibile ai fini della “Flat tax incrementale” risulta pari a € 12.750 (25.000 x 51%).