Il termine ultimo di 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione riguarda per la prima volta anche gli operatori forfettari e gli altri soggetti in “regime di franchigia” (secondo la terminologia comunitaria) e quindi anche gli operatori in regime di vantaggio. Per questi soggetti, infatti, il Dl 36/2022 (convertito nella legge 79/2022) ha disposto la soppressione dell’esonero dall’e-fattura, qualora abbiano superato nell’anno precedente un volume di ricavi/compensi, ragguagliato ad anno, di 25mila euro.
Resta fissato al 15 del mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione il termine finale per l’emissione della fattura differita in presenza dei presupposti (Ddt per le cessioni di beni e idonea documentazione per le prestazioni di servizi).
Fattura differita per operazioni effettuate a giugno
Non vanno necessariamente documentate con e-fattura le operazioni effettuate a giugno e per le quali si decida di emettere fattura differita entro il 15 luglio.Premesso che, per i forfettari, la facoltà di emettere fattura elettronica è sempre ammessa – ed è anzi consigliabile –, servirebbe un chiarimento ufficiale sulla possibilità di non fare la e-fattura nel caso di operazioni effettuate a giugno per cui si emetta fattura differita entro il 15 luglio.
Regime sanzionatorio
Nel primo periodo di applicazione il nuovo obbligo è accompagnato da un regime sanzionatorio moderato. È infatti previsto che non si applichino le sanzioni per il terzo trimestre 2022 (luglio, agosto, settembre). Ciò però, a condizione che la fattura elettronica sia emessa entro il mese successivo a quello d’effettuazione dell’operazione (anche da tale riferimento, peraltro, sembra potersi desumere che il driver per l’adempimento in modalità elettronica sia rappresentato dal momento impositivo Iva). Nessuna moratoria è ovviamente prevista per quei forfettari che continuano a emettere fattura cartacea e che passeranno all’e-fattura solo dal 1° gennaio 2024. Per questi soggetti e, una volta scaduto il periodo di grazia, anche per i forfettari già in modalità elettronica, eventuali violazioni dell’obbligo di fatturazione implicano l’irrogazione della sanzione da 250 a 2mila euro, sempre che la violazione non abbia influito sulla determinazione del reddito.
Conseguenze sull’esterometro
Il transito alla fatturazione elettronica non implica alcun cambio nella numerazione delle fatture e riguarda anche gli scambi di beni con San Marino.La nuova modalità di fatturazione, però, porta con sé l’obbligo dell’esterometro, nel rispetto dei relativi termini. Ossia entro il termine previsto per l’emissione della fattura, nel caso delle operazioni attive, ed entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione delle fatture passive (fornitore Ue) o d’effettuazione dell’operazione (fornitore extraUe). Le violazioni all’esterometro non beneficiano tuttavia di alcuna esimente in caso di mancata esecuzione della comunicazione nei tempi dovuti. Si tratta di una distonia che andrebbe rimediata, essendo poco logico disapplicare la sanzione se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello d’effettuazione, ma punire l’inevitabile conseguente inadempimento comunicativo. Al pari degli altri operatori, comunque, anche i forfettari non comunicano:
– le operazioni per le quali è emessa bolletta doganale;
– quelle per cui è emessa o ricevuta fattura elettronica via Sdi;
– quelle relative agli acquisti di beni e servizi territorialmente rilevanti all’estero e d’importo non superiore a 5mila euro per singola operazione (analoga esclusione, si badi bene, non riguarda le operazioni attive extraterritoriali).
ALCUNI CASI:
1.
Un professionista ha aperto la partita Iva a inizio 2022 e applica il regime forfettario. Dal 1° luglio è tenuto all’obbligo di fatturazione elettronica? A tal fine ha rilevanza l’ammontare dei compensi percepiti? In caso negativo, da quando subentra l’obbligo?
soluzione
Il professionista non pare obbligato. La norma stabilisce infatti che è tenuto chi nell’anno precedente (il 2021) ha superato la soglia dei 25mila euro di ricavi/compensi. L’obbligo scatterà dal 2024, indipendentemente dai ricavi/compensi 2022/2023 (in costanza di regime).
2.
Un forfettario che dal 1° luglio è tenuto alla fatturazione elettronica può continuare a gestire l’integrazione per le operazioni in reverse charge interno (ad esempio, servizi di pulizia) in modalità cartacea? Diversamente, quale «Tipo documento» va utilizzato?
soluzione
Sì, i forfettari (così come anche i contribuenti in regime ordinario) possono continuare a gestire il reverse charge interno in modalità cartacea.È comunque possibile adottare la soluzione elettronica, inviando allo Sdi un TD16.
3.
Un forfettario che dal 1° luglio è tenuto alla fatturazione elettronica può continuare a emettere fattura cartacea nei confronti di clienti esteri? L’operazione va comunicata ai fini esterometro?
soluzione
Sì, le fatture verso clienti esteri possono essere cartacee. L’operazione va però comunicata ai fini esterometro mediante il file Xml che si usa normalmente per la fattura elettronica. L’utilizzo facoltativo dell’e-fattura via SdI “assorbe” l’esterometro.
4.
Un forfettario che dal 1° luglio è tenuto alla fatturazione elettronica effettua acquisti extraterritoriali (ad esempio, per pernottamenti in alberghi o acquisti di carburante all’estero). Va fatta integrazione o autofattura? E l’esterometro?
soluzione
Gli acquisti extraterritoriali non rilevano ai fini Iva in Italia. Pertanto, i documenti vanno semplicemente conservati (e non va fatta alcuna integrazione/autofattura). Il file Xml a fini esterometro va inviato solo se la singola operazione supera 5mila euro