Forfettari con fattura elettronica facoltativa nel 2022. Tre verifiche di inizio anno sul regime

Niente obbligo di fattura elettronica dal 1° gennaio 2022 per i contribuenti nel regime forfettario. Rimane ancora facoltativa la scelta da parte dei titolari di partita Iva che aderiscono al forfait (ex articolo 1, legge 190/2014, commi da 54 a 89) e che potranno continuare validamente a emettere fattura cartacea per documentare vendite e prestazioni di servizi. Se è pur vero che l’Italia aveva chiesto all’Europa l’autorizzazione ad estendere la fattura digitale fino al 2024 inserendo tra i soggetti obbligati anche i forfettari – e ricevendo lo scorso 13 dicembre il via libera da parte del Consiglio europeo (decisione n. 2021/2251) – questo però non significa obbligo immediato. Nonostante la notizia dell’obbligo sia circolata come “cosa fatta”, va infatti ricordato che è necessaria una norma interna, ad hoc, che recepisca nel nostro ordinamento questa possibilità. E fin quando non verrà adottata tale norma i forfettari potranno considerarsi ancora esonerati dalla fattura elettronica (salvo il caso che essa sia da emettere nei confronti della pubblica amministrazione).

Le verifiche sul regime

Con la legge di Bilancio 2022 (legge 234/2021) non ci sono state novità di rilievo che interessano sotto il profilo applicativo il regime forfettario. Tuttavia per i contribuenti e i loro consulenti può essere utile riscontrare in questi primi giorni dell’anno se ci sono i presupposti per poter applicare il regime anche nel 2022.

A tal fine è utile ripercorrere alcune delle regole principali che, stando all’attuale normativa consentono di mantenere il regime forfettario anche per l’anno in corso.

Gli incassi

In primo luogo, va ricordato che si tratta di un regime di cassa; per cui il limite di ricavi/compensi fissato a 65mila euro guarda all’incassato e non necessariamente all’emissione della fattura se e nella misura in cui al documento non segue l’immediato introito finanziario. Per questa via è quindi necessario verificare, che nel 2021 non sia stato sforato il limite di ricavi/compensi incassati, facendo attenzione al fatto che, per le neo partite Iva, sarà altresì necessario, ragguagliare ad anno l’incasso. Nel fare questo calcolo è d’obbligo ricordare che, per i professionisti senza cassa iscritti alla gestione separata Inps la rivalsa (4%) è considerata come compenso ai fini Irpef e concorre alla formazione del reddito imponibile per cui va attenzionata ai fini del rispetto del limite.

Discorso diverso invece per i professionisti iscritti ad una cassa di previdenza di categoria che non vanno sommati ai ricavi/compensi.

Fatture all’ex datore

Particolare attenzione va posta anche nelle situazioni in cui, il forfettario si trova a conseguire ricavi/compensi derivanti da fatture incassate nei confronti dell’ex datore, ovvero di soggetti direttamente od indirettamente a questi riconducibili. Qui il periodo di monitoraggio interessa fino ai due precedenti periodi d’imposta. In questi casi è importante ricordare che i ricavi/compensi percepiti nell’anno nei confronti dell’ex datore di lavoro, in ogni caso, non devono superare il 50% del totale degli incassi. Anche qui va precisato che, per le neo partite Iva il controllo va fatto a fine anno e se si verifica l’incompatibilità essa scatta dal periodo d’imposta successivo.

Pertanto, ad esempio, se il contribuente ha cessato nel 2021 un precedente rapporto di lavoro dipendente, e successivamente con la sua nuova partita Iva forfettaria ha fatturato (e incassato) durante lo stesso 2021 ricavi in prevalenza nei confronti dello stesso ex datore di lavoro, o di soggetti ad esso riconducibili, cesserà dal regime solo dal 2022, ben potendo conservare il suo status di forfettario nel 2021.

Partecipazioni Ancora diversa è la regola che disciplina il mantenimento del regime forfettario in caso di partecipazione in società di persone/associazioni/imprese familiari ex articolo 5 del Tuir (articolo 1, comma 57, lettera d). La circolare 9/E/2019 sostiene che in caso di acquisizione in corso d’anno di una partecipazione per eredità, il contribuente fuoriuscirà dal regime forfettario dall’anno successivo se entro la fine dell’anno “di ricevimento della quota”, non procederà alla cessione di tale partecipazione.

Al di fuori di tale casistica particolare, stando al tenore letterale dei chiarimenti delle Entrate, non è invece ammessa la possibilità di cedere la partecipazione in corso d’anno al fine di poter comunque beneficiare del regime forfettario nell’anno stesso. Viceversa qualora un contribuente, in possesso di partita Iva (regime ordinario), abbia provveduto nel corso del 2021 a cedere le quote di partecipazione in società di persone può avvalersi del forfettario dal 2022.