QUESITO:

IL SOGGETTO IN REGIME FORFETTARIO PUO’ AVVALERSI DEL REGIME FORFETTARIO SE HA UNA PARTECIPAZIONE DELL’80% IN UNA SRL CHE SVOLGE ATTIVITA’ RICONDUCIBILE AL SUO STESSO CODICE ATTIVITA’, MA SUCCESSIVAMENTE LA SOCIETA’ SVOLGERA’ UN’ATTIVITA’ RICONDUCIBILE AD UN CODICE ATTIVITA’ DIVERSO?

RISPOSTA:

Ai sensi dell’articolo 1, comma 57, lettera d), della legge di Stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190), non possono avvalersi del regime forfettario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o ad imprese familiari di cui all’articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, oppure che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Ne deriva che la partecipazione in una srl è ostativa all’accesso al regime forfettario in presenza di due condizioni che devono ricorrere congiuntamente:

1. la partecipazione sia di “controllo”;

2. la società controllata esercita attività direttamente o indirettamente riconducibili a quelle del socio persona fisica che adotta il regime forfettario. L’agenzia delle Entrate ha precisato che la suddetta causa ostativa non opera qualora le attività effettivamente esercitate da soci e società siano riconducibili a diverse sezioni Ateco (risposta all’istanza di interpello n. 554/2020).

Pertanto, nel caso in esame, il contribuente potrà continuare ad avvalersi del regime forfettario.